Cass. civ., sez. VI, n. 4182, 2.3.2016
Separazione dei coniugi – responsabilità genitoriale – provvedimenti riguardo ai figli
Non esiste un obbligo di concertazione preventiva tra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al “maggior interesse” dei figli e nei casi di mancato accordo tra i due e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota spettante al coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Quindi, il genitore convenuto in giudizio deve specificare i motivi di dissenso, affinché il giudice possa valutare se vi sia o meno un collegamento tra la spesa e l’interesse del minore o se sia una spesa sostenibile per le condizioni economiche dei genitori e all’utilità dei figli.
L’ordinanza presidenziale, emessa nel giudizio di separazione, che stabilisce la quota da pagare per il genitore non affidatario per le spese mediche e scolastiche dei figli, costituisce titolo esecutivo e non richiede altri interventi del giudice, se il genitore creditore alleghi e documenti gli esborsi indicati nel titolo e la loro entità, salvo pur sempre i diritto dell’ex coniuge non affidatario di contestare l’esistenza del credito. Questo assunto determina l’ammissibilità dell’azione monitoria, posta in essere dall’ex moglie, e la legittimità dell’emanazione del decreto ingiuntivo.