Cass. Sez. I, 1.3.2016 n. 4037
Diritto finanziario – promotore finanziario – appropriazione – intermediario finanziario – responsabilità solidale – sussistenza
L’intermediario finanziario non solo non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità che l’art. 23 del d.lgs. n. 415/96 pone a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest’ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob vigente, ma neppure può addurre tale circostanza come concausa del danno subito dall’investitore al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto. Infatti le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in materia dettano le principali regole di comportamento alle quali il promotore finanziario si deve attenere nei confronti degli investitori e sono volte ad offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall’intermediario per il tramite del promotore: si tratta, in sostanza, di un meccanismo normativo che tende a responsabilizzare l’intermediario in relazione ai comportamenti di soggetti – quali sono i promotori – che l’intermediario medesimo sceglie, che operano nel suo interesse imprenditoriale e sui quali esso solo è in grado di esercitare efficaci forme di controllo.