Cass. Sez. VI, 18.12.2015 n. 25589
Diritto fallimentare – prededuzione – credito professionista – condizioni
Il collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, alla cui configurabilità l’art. 111/2 LF, subordina il riconoscimento della prededucibilità dei crediti correlati alle procedure concorsuali, ivi compresi quelli derivanti dall’assistenza prestata ai fini all’ammissione al concordato preventivo, dev’essere accertato non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i benefici arrecati in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura.