Nell’incendio del bene locato si presume la colpa del conduttore

Cass. Sez. III, 15.12.2015 n. 25221

Diritto immobiliare – locazione – perdita e deterioramento del bene – responsabilità – conduttore – presunzione

L’articolo 1588 cit. pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita ed il deterioramento della cosa locata, anche a – seguito di incendio, “qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”. Questa disposizione pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, la quale può essere superata soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo in concreto, non sia a lui imputabile; sicché, in difetto di questa prova, la causa sconosciuta, o anche dubbia, della perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico. Ne deriva che, a fine liberatorio, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l’identificazione della causa dell’incendio, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.