Cass. Sez. II, 9.12.2015 n. 24852
Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – immobili – conformità urbanistica – concessione edilizia – mancanza – nullità – sussistenza
La nullità prevista dall’art. 40 della legge n. 47 del 1985 – derivando semplicemente dalla mancata indicazione nell’atto, da parte dell’alienante, degli estremi della concessione (ad edificare o in sanatoria) – rappresenta, al pari di quella contemplata dal precedente art. 17, una nullità formale, riconducibile – nel sistema generale dell’invalidità – al l’art. 1418 ultimo comma cod. civ., in quanto la legge speciale eleva a requisito formale del contratto la presenza in esso di alcune dichiarazioni, la cui assenza comporta di per sé la nullità dell’atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell’immobile che ne costituisce l’oggetto.