Quando l’istituto di vigilanza risponde per il furto subito

Cass. Sez. III, 30.7.2015 n. 16195

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto di vigilanza – inadempimento – danni

In mancanza di diversa disposizione contenuta nel contratto, la responsabilità dell’istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto si estende all’intero contenuto dell’abitazione da proteggere ed obbliga il responsabile al risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti, siano questi di proprietà del contraente, o di taluno dei componenti del suo nucleo familiare o con lui conviventi, od anche di proprietà di terzi, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere.