Il pagamento del canone dopo la scadenza non è la prova della rinnovazione tacita del contratto di locazione

Cass. Sez. III, 26.6.2015 n. 13204

Diritto immobiliare – locazione – rinnovazione tacita – pagamento dei canoni – insussistenza

Qualora il locatore abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione tacita non può desumersi da un manifestazione tacita di consenso alla permanenza del locatario nell’immobile locato, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. In altri termini la permanenza del conduttore nel bene locato ha valenza differente a seconda che sia stata data o meno la disdetta alla scadenza contrattuale; in tale seconda ipotesi, essendovi già una manifestazione di volontà del locatore volta alla risoluzione contrattuale, la volontà di rinnovare il contratto deve essere manifestata, se non espressamente, con comportamenti di segno univoco, quali certamente non sono né la percezione dei canoni per i periodi di occupazione dopo la scadenza contrattuale né il mancato esercizio dell’azione di rilascio, anche per un periodo di tempo considerevole dopo detta scadenza.