Cass. Sez. I, 17.6.2015 n. 12507
Diritto bancario e finanziario – centrale rischi – segnalazione – impugnazione
In tema di segnalazione alla Centrale Allarme Interbancaria, il presunto debitore segnalato, può ricorrere, in qualunque tempo, ad un’azione di accertamento negativo ovvero, tempestivamente, ai normali mezzi di impugnazione: così, il Presidente del Tribunale adito, deve respingere il ricorso, a pena di nullità del relativo provvedimento. È quindi, illegittima, la sentenza del Presidente del Tribunale con cui, nonostante la proposizione del ricorso senza ausilio di un difensore, venga disposta l’immediata cancellazione, inaudita altera parte e con formula esecutiva, dall’archivio informatico della C.A.I..