Usare come denominazione sociale l’acronimo di un’altra società è concorrenza sleale

Cass. Sez. I, 29.5.2015 n. 11224

Diritto societario – denominazione sociale – concorrenza sleale – condizioni

Ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 cc, quando si deduca il pericolo di confusione per l’uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. 1 cc quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pregiudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l’imprenditore si propone di ottenere attraverso l’esercizio dell’impresa.
Tale confondibilità può risultare per il comune uso della denominazione sociale anche come acronimo tenuto anche conto della concreta attività svolta dalle parti.