Cass. Sez. VI, 26.5.2015 n. 10817
Diritto fallimentare – ammissione del credito – opposizione allo stato passivo – produzioni documentali – necessità
E’ onere del creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della sua domanda; in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti.