Cass. Sez. I, 18.5.2015 n. 10087
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – risoluzione – recesso – differenza
L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) tende ad una pronuncia di mero accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Questa azione differisce da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 cod. civ., che ha natura costitutiva. Il medesimo principio è applicabile anche all’ipotesi di recesso da contratto preliminare esercitato ai sensi del secondo comma dell’art. 1385 c.c. (perdita della caparra versata o pagamento del doppio della stessa) prima della dichiarazione di fallimento.