Dopo la risoluzione del contratto di mutuo non si possono chiedere gli interessi corrispettivi sulle rate da scadere

Cass. Sez. III, 3.3.2015 n. 4230

Diritto bancario – mutuo fondiario – risoluzione – entità del credito

La risoluzione dei contratto di mutuo (nella specie conseguente alla notifica dell’atto di precetto) obbliga il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 1224, primo comma, cod. civ.