Cass. Sez. III, 10.2.2015 n. 2491
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – leasing traslativo – equo compenso – clausola penale – commisurazione
Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all’art. 1526 cc in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell1utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti ed il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. In caso di risoluzione del contratto, dovendo ricondurre ad equità le prestazioni conseguenti, si ha la possibilità di riduzione equitativa della penale ex articolo 1384 cc allorquando quest’ultima appaia eccessiva in rapporto a tutti gli aspetti economici del contratto e, in particolare, all’entità risultante dalla pura sommatoria, in funzione di liquidazione anticipata del danno, di tutti i canoni locativi: scaduti ed ancora a scadere.