Il pagamento successivo dei canoni non impedisce la risoluzione del contratto se è stata già chiesta

Cass. Sez. III, 9.12.2014 n. 25853

Diritto immobiliare – locazioni – morosità – risoluzione – sanatoria – effetti

La regola prevista dall’art. 1453, terzo comma, cod. civ., secondo cui il debitore inadempiente non può più adempiere dopo che sia stata chiesta la risoluzione, è norma a carattere dispositivo. Pertanto, nulla vieta che il creditore, nell’ambito delle facoltà connesse all’esercizio dell’autonomia privata, possa accettare l’adempimento della prestazione, successivo alla domanda di risoluzione, rinunciando agli effetti della stessa, prendendo atto dell’adempimento per quanto tardivo del conduttore. E’ però onere di quest’ultimo provare che il locatore abbia inteso circoscrivere la morosità rilevante alla parte non sanata, manifestando una volontà diversa rispetto all’azione intrapresa.