Cass. Sez. II, 9.12.2014 n. 25923
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – proposta – accettazione – conoscenza
Fermo restando che l’accettazione, ove diretta al proponente, si reputa conosciuta nel momento cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza.