Rinviare una prestazione a un certo momento è fissazione di un termine o previsione di una condizione?

Cass. Sez. III, 5.12.2014 n. 25728

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – termine – condizione sospensiva – condizioni

Qualora i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui vada eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalità pratica sottesa alla concessione di quel termine nell’aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilevo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell’adempimento e non, invece, condizionare l’efficacia del contratto all’avveramento di un evento futuro.