Cass. Sez. II, 24.11.2014 n. 24958
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – risoluzione – effetti – restituzioni
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, sancita dall’art. 1458 cc in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, indipendentemente da tale sua inadempienza, dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell’ottenuta disponibilità. Più specificamente, la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere al promittente venditore l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo.