Cass. Sez. Trib., 19.9.2014 n. 19755
Diritto tributario – scritture contabili – abrasioni – accertamento induttivo
Poiché l’art. 2219 cc, cui rimanda per la tenuta delle “scritture contabili di cui ai precedenti articoli” l’art. 22, comma primo, D.P.R. 600/73, stabilisce che “tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”, in caso di abrasioni di dette scritture è giustificato il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio.