Cass. Sez. I, 8.9.2014 n. 18873
Diritto commerciale – Diritto finanziario – comunicazione alla clientela – prova
Nel caso in cui la banca abbia avuto l’incarico dai propri clienti di negoziare, sottoscrivere, collocare e trasmettere ordini su strumenti finanziari, potendo operare sia in nome proprio che in nome dei clienti, ma sempre sulla base di ordini impartiti dagli stessi, non può invocare l’applicazione dell’art. 1712 2° comma cc, per cui il ritardo dei mandante a rispondere, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esecuzione dei mandato, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare e dagli usi importa approvazione, anche se il mandatario si sia discostato dalle istruzioni o abbia ecceduto dai limiti dei mandato stesso, posto che comunque la banca deve dimostrare la ricezione, da parte dei clienti, delle comunicazioni delle operazioni effettuate.