Gli interessi sul credito ipotecario sono dovuti fino alla vendita

Cass. Sez. III, 28.7.2014 n. 17044

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – garanzie reali – ipoteca – interessi

Ai sensi del comma terzo dell’art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario – oltre le specifiche spese (per l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca, quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo) – non solo il capitale iscritto (nei limiti dell’iscrizione e del credito effettivamente esistente) ed i soli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’annata in corso al momento del pignoramento (o, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo) e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la misura, ma – pure gli interessi, di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento, ovvero, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo, sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.