Cass. Sez. III, 17.7.2014 n. 16408
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – prescrizione – ammissione al passivo – interruzione
La presentazione dell’istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945/2 cc e tale interruzione opera ai sensi dell’art. 1310/1 cc, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell’actio iudicati.