Cass., Sez. II, 12.6.2014, n. 13407
Successioni – legittimari – riserva a favore del coniuge – riserva a favore del coniuge separato
Benché la formulazione dell’art. 548, comma 1, c.c. equipari la posizione successoria del coniuge separato senza addebito a quella del coniuge, cui consegua la cessazione della convivenza, con la conseguenza che potrebbe intendersi – ad una prima lettura – che anche a favore del coniuge separato senza addebito debbano riconoscersi i diritti successori sulla casa adibita a residenza familiare, al coniuge separato non spettano i diritti d’abitazione e d’uso sulla casa familiare. Per il coniuge separato (indipendentemente dal disposto dell’art. 548 c.c. che equipara quanto ai diritti successori il coniuge separato senza addebito al coniuge, cui consegua la cessazione della convivenza) vi è l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare, con la conseguenza che tale evento fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione di cui all’art. 540, comma 2, c.c., vale a dire la convivenza. Rileva ancora la Corte che, se il diritto di abitazione e d’uso in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita a residenza familiare, non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.