Per la dichiarazione di fallimento è sufficiente un credito derivante da sentenza non ancora passata in giudicato

Cass. Sez. I, 22.5.2014 n. 11421

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – dichiarazione di fallimento – credito non definitivo

Il credito vantato dal creditore rileva sia per la sua legittimazione a chiedere il fallimento del debitore sia per l’accertamento dello stato di insolvenza di quest’ultimo e la legge non prevede che detto credito sia stato accertato con efficacia di giudicato; spetta al giudice che dichiara il fallimento accertare il credito anche solo incidenter tantum.