Cass. Sez. II, 16.5.2014, n.10855
Diritto del condominio – attribuzioni dell’amministratore
Quando i vizi e difetti lamentati riguardano le singole proprietà immobiliari e non i beni comuni, l’amministratore di condominio non è legittimato ad agire. Il potere, infatti, di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, attribuito dall’art. 1130, n. 4, c.c. (rimasto inalterato a seguito della riforma) all’amministratore di condominio non può estendersi fino al punto da ricomprendere, al suo interno, anche il potere di proporre azioni risarcitorie di pertinenza del singolo e/o dei singoli condomino/i. In sostanza, l’amministratore di condominio non ha i poteri necessari a tutelare la posizione dei singoli condomini e può agire per la loro tutela solo nel caso in cui sia dotato di uno specifico mandato da parte dei singoli interessati. Quando l’azione riguarda il risarcimento del danno sofferto dal singolo condomino e, come tale, ben distinto ed individuabile, nonché differente da quello inerente le parti comuni dell’edificio, l’amministratore di condominio ha le mani legate non potendo agire in assenza di uno specifico mandato.