Cass. Sez. I, 8.5.2014 n. 9998
Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – ammissione – revoca – impugnazione
La revoca dell’ammissione al concordato preventivo non è impugnabile con reclamo – in analogia con quanto previsto dagli artt. 162, secondo comma, e 179, primo comma, l. fall., rispettivamente in caso di mancata ammissione alla procedura e di mancata approvazione del concordato da parte dei creditori – e non può essere impugnata neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando non abbia carattere decisorio e cioè non sia fondata sull’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione; al di fuori di tali ipotesi, infatti, la decisorietà è acquisita soltanto con la dichiarazione di fallimento, in difetto della quale il debitore può proporre nuova domanda di concordato. In caso invece di dichiarazione di fallimento, potrà essere impugnata la sentenza.