Merci perdute durante il trasporto; a chi spetta chiedere l’indennizzo?

Cass. Sez. III, 30.1.2014 n. 2075

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di trasporto – perdita o avaria

L’art. 1689 cc (come l’art.13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada – c.d. C.M.R.) attribuisce il diritto all’indennizzo sulla base dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate. Ne deriva che la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.