Cass. Sez. III, 30.1.2014 n. 2070
Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – danni da circolazione stradale – fermo tecnico
Il danno da fermo tecnico ha come presupposto una situazione transitoria durante la quale il danneggiato abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. Se, invece, l’auto è definitivamente inservibile, è integrata una perdita definitiva per il patrimonio del danneggiato ed allora non vi è più un problema di fermo tecnico del veicolo, ma solo di liquidazione del danno per la definitiva perdita del bene. In questo caso il danneggiato potrà richiedere non solo il danno da perdita dell’autoveicolo, ma anche il diverso danno relativo alle spese di gestione dell’auto nella parte in cui essa non è stata utilizzata (a titolo esemplificativo: residuo del bollo di circolazione, o del premio assicurativo, fino al momento in cui non sia stata richiesta la sospensione della copertura assicurativa).