Per le obbligazioni “Cirio” la banca risponde solo per la mancata informazione al cliente

Cass. Sez. I, 24.1.2014 n. 1511

Diritto commerciale – Diritto finanziario – dovere di informazione

La banca non viene ritenuta responsabile perché non ha previsto la caduta delle obbligazioni CIRIO, quanto piuttosto perché ha violato il suo dovere di informare il cliente dei rischi dei prodotti finanziari offerti. La violazione del dovere di informazione si può ricavare da varie circostanze: la negoziazione dei titoli durante la fase del grey market (prima cioè della delibera di emissione – tale vendita è valida ma ciò richiede una più rigorosa informazione); l’emissione dei bond CIRIO da parte di una società finanziaria straniera, priva di adeguata garanzia patrimoniale; la vendita di tali bond, privi di rating; la mancanza di conoscenza da parte dell’intermediario dell’eventuale offering circular e del suo contenuto, nonché l’assenza di note informative trasmesse al cliente.