L’attribuzione a un coerede di un immobile in proprietà esclusiva si ha solo quando il bene non sia comodamente divisibile

Cass. Sez. II, 10.1.2014 n. 406

Diritto delle successioni – divisione ereditaria – beni non comodamente divisibili

In tema di divisione ereditaria, la regola generale è quella prevista dall’art. 718 cc, secondo cui ciascun coerede ha diritto alla parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità. Questo principio è derogato dall’art. 720 cc che disciplina l’ipotesi in cui l’eredità comprenda beni immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento: in tale ipotesi detti immobili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione. Questa deroga è riferibile solo alla ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili, non potendo invece trovare applicazione alle ipotesi in cui vi sia una pluralità di beni immobili, laddove è possibile procedere a un progetto che consenta l’assegnazione in natura a ciascun condividente di porzioni dei beni ereditari.