Cass. Sez. I, 10.1.2014 n. 359
Diritto di famiglia – matrimonio – separazione dei coniugi – provvedimenti riguardo ai figli
Con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente, continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificamente, restano identiche le modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento da parte del genitore non convivente. Sussiste pertanto la legittimazione del coniuge convivente (definita “concorrente” o straordinaria) ad agire “iure proprio” nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma domanda del figlio, per domandare, sia il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, sia il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.
Il giudice, quindi, se investito da una domanda proveniente da un genitore convivente con figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, dovrà, sussistendone i presupposti, riconoscere il diritto all’assegno, salva la facoltà di prevedere il versamento nelle sue mani o in quelle del figlio. Rimangono comunque salve le possibilità per il figlio di iniziare autonomamente un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, escludendo così la legittimazione in capo al genitore convivente, o di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all’attribuzione dell’assegno, già incardinato dal genitore.