Cass. Sez. II, 3.1.2014 n. 53
Diritto immobiliare – condominio – parti comuni dell’edificio – decoro architettonico
L’art. 1122 cc (nella versione prima della modifica apportata dalla legge 11.dicembre 2012 n. 220) vieta a ciascun condomino di poter eseguire, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio. Il concetto di danno non va limitato solo al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno che comporta un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato. Cioè la voce di danno di cui all’art. 1122 fa riferimento non solo al pregiudizio per la sicurezza e la stabilità del fabbricato ma anche all’alterazione del decoro architettonico.
Gli interventi sul muro comune, come l’apertura di una finestra o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, e sono l’espressione del legittimo uso delle parti comuni. Tuttavia, nell’esercizio di tale uso, occorre non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio, non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, non impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e rispettare i divieti dell’art. 1120 cc.